"Ho vinto tante volte perchè combatto solo quando sono sicuro di vincere e non abbiate paura di ritirarvi quando siete in inferiorità numerica, il confine tra furbizia e viltà è molto labile."
Purtroppo mauroman ha ragione, almeno secondo un articolo di DueRuote di ottobre2007 che ha contattato la motorizzazione, a partire da una lettera di un motociclista che aveva preso 370 € di multa e ritirata la carta di circolazione, per sostituzione frecce (con modello omologato) e portatarga (nonostante la presunta corretta inclinazione inferiore a 30°).
Cito di seguito l'articolo in questione:
" Per quanto riguarda il portatarga, la situazione è di più difficile soluzione. Abbiamo interpellato la Motorizzazione Civile e nella risposta scritta vi si legge che la norma esiste ed è la Direttiva 1999/26/CEE:<<Alloggiamento e montaggio della targa posteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote>>. L'aspetto più importante però, sempre secondo la motorizzazione, è che la sostituzione del portatarga rende il motoveicolo non più conforme all'originale. Dunque si rende necessaria una nuova omologazione che addirittura implicherebbe l'omologazione di un veicolo in esemplare unico. .....
Ognuno tragga le proprie conclusioni.![]()






Mi e' stato ritirato il libretto piu volte, so' di cosa stiamo parlando. Pero' un conto e' parlare dati alla mano di cosa di puo' o cosa non si puo' fare, altro e' parlare di PURE REPRESSIONE.
Deciditi su cosa vogliamo parlare, sono discorsi completamente diversi.
Mi fai capire come dimostri l'avvenuta sostituzione?
Ultima modifica di Filomao; 23/02/2008 alle 21:41 Motivo: UnionePost automatica
L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità.






L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità.
concordo e cito :
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
Nuovo codice della strada
articolo 72: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
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articolo 100: Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato (1)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (2)
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 ad euro 296. (3)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 ad euro 7.018 .
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 ad euro 88.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) Così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 nov. 2001 n.474
(2) Comma sostituito dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.
(3) Comma modificato dall'art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
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Ora però mi chiedo, dove posso leggere 'sto regolamento ??
sul sito del ministero dei trasporti non l'ho trovato.
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anzi, trovato! :
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZ. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
2 - TARGHE (ARTT. 100-102 C.S.)
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
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ergo: il portatarga si può sostituire, fermo restando il rispetto delle regole così stabilite.
Ultima modifica di tripleG; 24/02/2008 alle 06:46 Motivo: UnionePost automatica
Domanda: ma i portatarga modificati rispettano tutte queste misure ? Ho qualche dubbio......a me sembra che si cambiano i portatarga perchè in genere sono molto bassi e ingombranti proprio perchè le case costruttrici rispettano tale regolamento per omologare il proprio mezzo, no !?!?!
Secondo voi, se le case costruttrici potessero omologare dei portatarga decenti, non lo farebbero pur di attirare nuovi clienti !?!?!
E vi siete mai chiesti perchè qualsiasi rivenditore che vende portatarga ve lo vende come per uso pista (a parte che il portatarga uso pista mi dovrebbere dire a cosa serve )........
Ultima modifica di Mauroman; 24/02/2008 alle 07:53






L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità.
L'articolo da te citato, secondo il mio parere da "uomo della strada", riguarda le direttive sulle quali il Costruttore deve attenersi per poter omologare il proprio veicolo. Secondo quanto citato dalla Motorizzazione Civile, riguardo alla Direttiva 1999/26/CEE, la sostituzione del portatarga rende il motoveicolo non più conforme all'originale (semplicemente perchè non è identico all'originale anche se i pezzi sostituiti sono omologati) e quindi, anche se rispettasse i parametri sopra citati, è punibile per legge.
Se ti sequestrano il veicolo basta che lo facciano controllare da un perito.
Ultima modifica di marmor; 24/02/2008 alle 09:29 Motivo: UnionePost automatica