
Originariamente Scritto da
wolf_orso
riporto dalla Costituzione italiana
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
e aggiungo una domanda (retorica). Gli zelanti tutori della legge faranno valere gli stessi regolamenti quando, per esempio, le singole parrocchie organizzano dei momenti di preghiera in luoghi che non siano le Chiese (per esempio durante la Pasqua in occasione della via Crucis....)
