
Originariamente Scritto da
essezeta
Ok cerco di spiegarti tutto. Intanto premetto che mi pare davvero strano che nessuno conosca il termine di prescrizione per la sospensione della patente. Comunque, se c'è stata contestazione immediata (e conseguente ritiro immediato della patente di guida) il Prefetto ha tempo 15 giorni (dal ricevimento degli atti) per emettere il decreto di sospensione della patente e dev'essere notificato immediatamente (30 giorni).
Nel tuo caso, invece, la contestazione immediata non c'è stata. Poichè l'art.218 cds non disciplina esattamente questa fattispecie( cioè dove non c'è stata contestazione immediata), subentra il termine dell'ordinaria prescrizione quinquennale. Dovresti frugare su internet e scaricarti le numerose sentenze della corte di cassazione (civile) che ha argomentato in tal senso.
Andiamo alla decurtazione dei punti.
La decurtazione dei punti avviene quando l'atto (il verbale) diventa definitivo. Per diventare definitivo dev'essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, oppure si deve conoscere l'esito dei ricorsi (se presentati), oppure dev'essere spirato il termine sia per i ricorsi che per il pagamento senza che sia intervenuto nè l'uno nè l'altro. A questo punto, entro 30 giorni, l'organo accertatore deve comunicare la decurtazione del punteggio in motorizzazione.
Per rientrare in possesso del punteggio perso (a condizione di non aver perso tutti i punti) o si frequentano corsi di recupero o per due anni non bisogna commettere altre infrazioni che determinano la decurtazione del punteggio. In questo caso, dopo due anni torni a 20 punti.
Spero di aver dissolto ogni tuo dubbio
