a chi è stato coinvolto personalmente dagli abusi di sto cesso consiglio visita al'asl per festeggiare calorosamente la promozione,magari in forma privata
a chi è stato coinvolto personalmente dagli abusi di sto cesso consiglio visita al'asl per festeggiare calorosamente la promozione,magari in forma privata
Bisognerebbe anche chiedersi come mai hanno intitolato una piazza
a carlo giuliani, un bravo figliolo che voleva tirare un estintore ad un
carabiniere.
Per mio conto dopo il casino che hanno combinato di botte ne hanno prese ancora troppo poche e non venitemi a dire che nella diaz c'era brava gente
Attenzione: L'autore del presente messaggio non si ritiene responsabile di quanto dice, in genere nemmeno lo capisce e a volte non condivide la propria opinione
Ma, beata ignoranza: e dove sarebbe, di grazia, codesta piazza???![]()
io te lo vengo a dire: tra i malmenati c'era brava gente ... alla diaz, non tutti erano da considerarsi "brava gente" ... tanto meno quelli in divisa ...
Bonnot ...
visto anche l'avatar non ho dubbi ... il film di Philippe Fourastié con Jacques Brel non può che essere ricordato ...![]()
Ultima modifica di natan; 13/07/2011 alle 22:00 Motivo: UnionePost automatica
Le verre est un liquide lent
Questa volta ammetto la mia, di ignoranza: non conosco il film in questione. So solo che l'argomento trattato è lo stesso poi ripreso da Pino Cacucci nel libro "In ogni caso nessun rimorso".
Tornando IT, aggiungerei che alla Diaz erano da considerare tutti "brava gente" tranne quelli in divisa.
Che bello generalizzare sempre e comunque...
... la vita, del resto, così è molto più semplice.
Questi qui son tutti bianchi... quelli di là son tutti rossi...
... quelli là in fondo certamente tutti neri.
E' tutto così meravigliosamente chiaro,
nelle menti dei semplici...
... che invidia.
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Ma cosa c'entra?
La mia era una perplessità tecnica in base alle disposizioni legislative
"ART. 38 - I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.Il procedimento è promosso d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica.
ART. 39 - Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il Presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato:
la menzione circostanziata degli addebiti;
il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell’interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere sentito.
ART. 40 - Le sanzioni disciplinari sono:
l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
la censura che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
la sospensione dell’esercizio professionale per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo articolo 43;
la radiazione dall’Albo.
ART. 41 - La radiazione è pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della Classe sanitaria.
ART. 42 - La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 466 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all’aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall’Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall’Albo:
l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione della professione per una uguale durata;
il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222, secondo comma del Codice penale;
l’applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.
ART. 43 - Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale;
la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
l’applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, prevedute nel citato articolo 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
ART. 44 - Fuori dei casi di radiazione, previsti dall’art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso".
Avventuroso ed avventurista membro del GdLP
spiegazioni facili, lineari, dove porsi dalla parte del bene assoluto é cosa di facile esecuzione ... poi, quando ci si accorge che non é come si pensava si rimane delusi ...
ps: sono convinto che a Genova la maggioranza dei partecipanti erano brave persone, così come la maggioranza dei ragazzi in divisa ... a volte é la minoranza che fa la differenza ...
ps: rimango comunque dell'idea che la responsabilità di tutelare i bravi ragazzi, in occasione di una manifestazione, da parte dell'autorità competente é andata a farsi fottere.
C'é poi da dire che una ditta fotte la tua vita e quella dei tuoi cari come é successo a Seveso, per fare un esempio, se ne fa una questione puramente legale ... al contrario, se un cittadino al quale gli si é fottuta la vita se la prende con il coglione che gliel'ha fottuta, allora non diventa più solo una questione legale ma anche morale, dove si parla di violenza ...... perché davanti al furto di una moto ne sento e ne leggo delle belle, in quanto indigniazione e reazioni plausibili ... ma verso chi, attraverso speculazioni e altro, ti ruba il lavoro, la salute, la dignità ... questi ti rubano la vita ...
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Ultima modifica di natan; 14/07/2011 alle 10:54
Le verre est un liquide lent