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...intanto...
«nei giorni precedenti la gara del 4.10.2020, il Napoli ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della Asl Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società». E in particolare, viene citato uno stralcio della missiva: «La responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza». In primo grado il giudice sportivo aveva motivato che il divieto vero e proprio era arrivato quando il Napoli aveva già rinunciato alla trasferta (QUI: perché il giudice sportivo ha punito gli azzurri).
Per i giudici il solo fatto di essersi rivolti all’Autorità sanitaria per sapere come comportarsi, anche in presenza di uno specifico protocollo federale, è di per sé la dimostrazione che il Napoli cercava un appiglio per non partire alla volta di Torino. «Il comportamento tenuto dalla Società ricorrente — si legge ancora nella sentenza — non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. Napoli Spa nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate». E ancora, sottolinea «la palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità».
così, per dire...