Detta in breve: viene applicato con ignoranza l'art. 78 che in ricorso al GdP viene 100% annullato. C'è poca chiarezza, del grigio in quest'ambito.

L’art. 78 si riferisce a “Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. Tale art. rimanda al 236 che ne regolamenta l’attuazione e specifica quali sono le modifiche delle caratteristiche costruttive che vi riporto qui di seguito:
- la massa complessiva massima;
- la massa massima rimorchiabile;
- le masse massime sugli assi;
- il numero di assi;
- gli interassi;
- le carreggiate;
- gli sbalzi;
- il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
- l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
- la potenza massima del motore;
- il collegamento del motore alla struttura del veicolo……….


Gli impianti di scarico non sono citati e non appartengono a quelle modifiche da riportare a libretto. Per intenderci, sono equivalenti alla sostituzione di una lampadina per i fari.

Il 72 considerata l’indubbia specificità per gli impianto di scarico, è quello corretto da applicare.
Il 72 individua specificatamente i dispositivi che devono avere le moto per circolare che, in caso di difformità, sono passabili da sanzione.


L’art. 78 non si riferisce chiaramente agli scarichi, il 72 invece è specifico espressamente per chi ha scarichi NON omologati.


Fonte: Avvocato e 2 ricorsi vinti