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Discussione: Caso Mills. E ora?

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  1. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da 357magnum Visualizza Messaggio
    Ammetto di aver commesso alcuni errori nell'esporre le mie tesi, tu e prima kitesvara74 me l'aveta fatto notar,e e di quegli errori faccio ammenda,

    Al dilà dell'errore specifico sul caso Mills che aveva già subito due gradi di giudizio di cui uno ritenuto non valido dalla Cassazione perchè il reato era prescritto, c'è però da notare che pur non essendo (contrariamente a quanto ho affermato all'inizio, e chiedo scusa per l'errore ) la prescrizione una assoluziione non può neppure affermarsi quanto sotto sostiene Mister 51
    prima si accusa Travaglio di scrivere in malafede poi si chiede umilmente scusa...
    divertente è che già nell'articolo che ho postato si parlava dell'evidente manipolazione nel parlar di assoluzione come hai continuato a far tu nel provare a rispondere a quelle argomentazioni, l'errore potevi quindi risparmiartelo...

    cit Travaglio: Sallusti lo definisce strepitosamente “assolto per prescrizione
    Magnum: Travaglio dimostra di essere in perfetta malafede. La prescrizione è una assoluzione
    Sei sei giornalista appartieni alla scuola di Sallustri, Feltri e co. Prima si spara, si scrivono cose queste si in malafede poi eventualmente si fa ammenda quando altro non si può fare.

    riguardo cosa significa la sentenza della cassazione visto che continuo a leggere tue originali interpretazioni..


    commento dal blog per professionisti...
    Prescrizione Mills: “cosa” significa giuridicamente… | Il Blog di Davide Steccanella

    Come prevedibile e forse anche giusto, dati gli indubbi riflessi di natura politico-istituzionale, la recente decisione con la quale le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno annullato la Sentenza di condanna a carico dell’inglese Mills ha scatenato la solita ridda di commenti, vediamo dunque di fare un po’ di chiarezza sul reale significato giuridico e non già politico di tale atteso verdetto.

    Il ricorso in oggetto era stato proposto dall’imputato Mills condannato due volte in sede di merito per il reato di corruzione di testimone in alcuni processi a carico di Berlusconi.

    Si tratta di reato a concorso necessario nel senso che non può essere commesso dal solo corrotto senza la criminosa partecipazione anche del soggetto corruttore, nella specie, come noto, tuttavia il soggetto corruttore deve ancora essere processato perché vigeva ai tempi l’altrettanto noto Lodo Alfano che prevedeva nei di lui confronti la momentanea improcedibilità, ergo fu condannato il solo testimone corrotto, appunto il citato Mills.

    La Suprema Corte aveva pertanto quattro possibilità e tutte con un ben diverso significato giuridico: 1) confermare la Sentenza di condanna 2) annullare senza rinvio la Sentenza per insussistenza giudica del reato di corruzione 3) annullare la Sentenza con rinvio al Giudice di merito per la stesura di una diversa motivazione a sostegno del dispositivo ed infine 4) annullare senza rinvio per ritenuta intervenuta prescrizione del reato contestato.

    Avendo la Corte, e per di più a sezioni unite, il che significa che stiamo parlando del massimo Organo giudiziario del nostro Ordinamento (contrariamente a quanto pensano i più infatti la Corte Costituzionale è altra cosa…) optato per quest’ultima ipotesi, le conclusioni giuridiche che possiamo trarre, prima ancora di leggere la motivazione e sulla base della corretta lettura del diritto vigente, sono le seguenti.

    Il reato di corruzione di testimone è stato effettivamente commesso e le motivazioni dei Giudici di Milano a sostegno di tale assunto erano ineccepibili, solo che tale fatto si sarebbe consumato nel 1999 e non nel 2000, ergo intervenuta prescrizione e conseguente annullamento della condanna inflitta a Mills.

    A riprova di ciò si può evidenziare come, secondo legge, l’annullamento doveroso della condanna penale non ha comportato affatto l’annullamento della condanna civile al risarcimento dei danni eziologicamente connessi alla ritenuta condotta delittuosa.

    Vale la pena di ricordare peraltro a chi forse non lo sa che la maturazione della prescrizione non impedisce affatto la assoluzione di merito dell’imputato innocente giacchè l’art. 129 cpv Cpp, evidentemente ispirato al principio del favor rei, impone ovviamente al Giudice di preliminarmente dichiarare in qualsiasi fase processuale (ivi compresa la Cassazione) la insussistenza di un fatto-reato a prescindere dal calcolo della prescrizione, quando la stessa risulti dagli atti di causa.

    Ma siccome questa insussistenza non solo non risultava evidente dagli atti di causa ma risultava al contrario assai ben motivata la sua ritenuta sussistenza, la Corte ha preso atto soltanto della diversa data di consumazione del reato regolandosi di conseguenza secondo i termini di cui agli artt. 157 e ss. Cpp.

    Il che significa che reato ci fu e commesso in concorso da Mills e dal soggetto che lo avrebbe corrotto e che ovviamente a questo punto non si farà più in tempo a processare, e che ogni altra considerazione risulta a questo punto non solo pretestuosa ma palesemente errata.
    Ultima modifica di Richymbler; 25/12/2011 alle 16:27

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