Citazione Originariamente Scritto da valterone Visualizza Messaggio
Ma qui c'è il giudice che decide, 15 anni dopo, che lei era troppo giovane e influenzata dalla recente tragedia capitata, per capire cosa stava dicendo quando ha manifestato (a scuola e con testimoni, mi par di capire...) il suo parere sul caso degli amici Tizio e Caio.......
Che ne saprà mai, la corte, di quanto consapevole fosse lei a quel tempo? Forse solo nel caso che avesse avuto 12 anni, si potrebbe presupporre (e non certo essere sicuri...) che l'argomento fosse fuori portata per il suo intelletto.
E' una bruttissima situazione....non mi esprimo.......tendenzialmente quoto Bluto66........qui in italia troppo spesso si usano le regole in modo distorto, al punto che il risultato non rispecchia le intenzioni dei legislatori.
Credo che il ragionamento della Corte verta sulla manifestazione di volontà del soggetto, prescindendo da un analisi delle sue capacità di discernimento obbiettivo.

La Corte pone attnzione alle manifestazioni di volontà, alle decisoni, alle esternazioni del soggetto che nel momento di piena facoltà di autodeterminarsi aveva.

La Corte, in mancanza della possibilità di richiedere al soggetto la propria volonta sul trattamento terapeutico, attribuisce valore a quelle che sono state le manifestazioni di pensiero all'epoca in cui queste ben avrebbero determinato la continuazione ovvero la fine del trattamento.

Secondo me questa interpretazione per molti aspetti ripsolvera un principio base per il quale l'unico soggetto capace di modificare il corso della propria vita, seppur in situazioni particolari, è il soggetto stesso.

Credo che detta pronuncia avvalori di molto la necessita di dare una corretta disciplina al testamento biologico, cercado di evitare che la scienza medica supplisca in toto alla volonta della persona.